Diritti Suap in vigore dal 2025
Diritti suap in vigore dal 2025
Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2025, 16:08
DIRITTI SUAP
Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato al momento della presentazione della pratica o antecedentemente.
L'omesso pagamento od il pagamento in misura ridotta/errata non costituisce condizione ostativa alla ricezione della pratica ma motivo di richiesta integrazioni (anche solo per conguaglio) con contestuale sospensione dei termini per l’evasione della stessa ovvero per la conclusione del procedimento.
L’interessato deve quindi essere consapevole che non pagando i diritti di segreteria ritarda l’emissione del provvedimento, l’avvio regolare della pratica o il rilascio dell’atto o certificato. Il provvedimento eventualmente emesso senza il pagamento dei diritti di segreteria dovuti è perfettamente valido:
l’omesso pagamento costituisce un vizio che non incide sulla regolarità dell’atto. In questi casi, l’Amministrazione è titolata alla riscossione coattiva previa diffida ad adempiere entro un breve termine (non superiore a 10 giorni). Non sono ammessi versamenti cumulativi per più pratiche, anche se presentate dallo stesso soggetto.
I diritti di segreteria ed i bolli non utilizzati saranno trattenuti dall’Ente a prescindere dall’esito dell’istanza (diniego, decadenza per mancata integrazione, ecc.).
Le tariffe si applicano, altresì, a tutte le procedure attivate ancorché irricevibili o cui segue rinuncia o richiesta di archiviazione dell'interessato, in quanto l’istruttoria viene comunque vviata. In caso di riproposizione di pratica identica nei contenuti entro 60 giorni da quella precedentemente archiviata per rinuncia di parte, i diritti di segreteria spettanti per la nuova istanza sono ridotti del 50%. Alle tariffe sopra indicate si aggiungono eventuali diritti, tariffe e oneri previsti dalla vigente normativa (es. bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) o di competenza di altri enti.
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